Assistenti infermieri senza pace: perché la nuova figura non decolla
La figura recepita nel contratto collettivo di ottobre scorso resta ancora totalmente assente nelle aziende sanitarie
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Nessuna figura professionale ha avuto più contrasti e suscitato polemiche quanto quella dell’assistente infermiere, recepita nel Ccnl del 27 ottobre 2025 ma, a oggi, ancora totalmente assente nelle aziende sanitarie. Le vicende relative alla sua istituzione sono state complesse e hanno visto due Accordi Stato-Regioni, il recepimento da parte del Governo con un Dpcm e il riconoscimento nell’ambito del contratto collettivo. Ma non si riscontra sui siti aziendali alcun concorso pubblico di assunzione, credibilmente per il fatto che dalla pubblicazione del Dpcm nel giugno 2025 si è dovuto attendere almeno 6 mesi per vedere un soggetto con l’attestato di qualifica, ma i corsi potrebbero durare anche 12 mesi.
Chiedilo al Sole
I contrasti di cui si diceva provengono da almeno metà dei sindacati e perfino dagli stessi diretti interessati, cioè gli operatori socio-sanitari e la loro associazione Migep; ma anche gli infermieri non sono del tutto convinti di questa forma di “aiuto” che hanno acquisito. Sembra che sia ben vista soltanto dagli assessori regionali, in particolare di una Regione del Nord.
La pronuncia del Tar Lazio
A completare il quadro di sostanziale nebulosità della figura dell’assistente infermiere, è giunta ora una pronuncia da parte del Tar Lazio che appare interessante, altre che nel merito della tematica specifica, anche come elemento di riflessione sui meccanismi della contrattazione collettiva. Il Tar Lazio, sez. terza quater, con la sentenza n. 14262 del 14 agosto 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Nursing Up, con l’intervento ad adiuvandum del Migep, del sindacato Human Caring Sanità e dell’Enpapi, contro il Dpvcm del 28 febbraio 2025 che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni istitutivo del nuovo profilo. Ad opponendum si è invece costituita la Fnopi nonchè 10 delle Regioni firmatarie dell’Accordo Stato-Regioni del 2024, rendendo così piuttosto palese la platea dei soggetti schierati a favore della figura dell’assistente infermiere.
Il Tar ha emesso la pronuncia seguendo due distinte direttrici, una formale e l’altra sostanziale: inizialmente è stato dichiarato inammissibile e, successivamante, non fondato. Tra le ragioni dell’inammissibilità il fatto che il Nursing Up risulta firmatario del Ccnl del Comparto Sanità del 27.10.2025 nel quale è previsto il profilo dell’assistente infermiere. La motivazione in base alla quale i Giudici amministrativi hanno ritenuto inammissibile il ricorso appare semplice e fin troppo lineare, ma risponde più a ragioni di buon senso che ad un canone strettamente giuridico. Non sembra esistere un formale vincolo normativo che impedisca a chi ha firmato un contratto collettivo ad agire in giudizio contro una singola clausola negoziale. Tra l’altro, è stato impugnato un atto amministrativo - altrimenti il Tar non sarebbe stato competente - e non il Ccnl che sulla tematica ha avuto un ruolo meramente dichiarativo e non certamente costitutivo, dato che l’istituzione di profili sanitari e socio-sanitari è una competenza coperta da riserva di legge. In proposito, il Tar ricorda anche che un’associazione o un sindacato può agire per tutelare gli interessi collettivi della categoria rappresentata quando questi siano comuni e omogenei. Secondo i Giudici, nel caso in esame non sarebbe emerso un interesse comune all’intera categoria degli infermieri e, a sostegno di questo ragionamento, richiama la costituzione ad opponendum della FNOPI che nel giudizio aveva assunto una posizione contraria a quella della parte ricorrente. Resta qualche perplessità sul fatto che il Sindacato in questione non avesse alcun interesse ad agire.
Un ruolo di ausilio
Passando al merito della vertenza, il Sindacato ricorrente Nursing Up aveva impugnato il Dpcm 28 febbraio 2025, sostenendo che al nuovo profilo fossero state assegnate attività strettamente sanitarie riconducibili alla professione infermieristica. Il Tribunale ha effettuato una ricostruzione della profilo dell’Infermiere, richiamando il DM 739/1994, secondo cui l’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica, agisce individualmente e in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali e, quando necessario, si avvale dell’opera del personale di supporto. E, secondo il Tar, l’Assistente infermiere rientra proprio in questo modello. La nuova figura appartiene infatti alla categoria degli operatori di interesse sanitario e deve svolgere le proprie funzioni sulla base di precise indicazioni dell’infermiere. Non viene quindi riconosciuta all’assistente infermiere una autonoma capacità di individuare e pianificare l’assistenza. In buona sostanza, l’assistente infermiere non è stato previsto per fornire attività di esclusiva competenza dell’Infermiere ma esclusivamente quale figura di ausilio. In conclusione, il ricorso è stato respinto, spese compensate.







