Assicurazione anche per l’auto inutilizzata, ma c’è una scappatoia
La futura direttiva europea non cancella la possibilità di sospendere la polizza Rc auto se il veicolo resta in garage: prevede deroghe. A condizione che...
di Maurizio Hazan
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I punti chiave
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Il Parlamento Ue ha dato l’ok al “restyling” della direttiva 2009/103/CE sulla Rc auto. Se il Consiglio europeo ne confermerà l’impianto, gli impatti in Italia saranno sensibili. Il testo non sempre brilla per chiarezza. Anche sul tema più discusso: l’estensione dell’obbligo di copertura alle aree private, cui era già orientata la Corte Ue (i veicoli destinati a fungere da mezzo di trasporto vanno assicurati indipendentemente dalle loro caratteristiche, dal terreno su cui sono utilizzati nonché dal fatto che siano fermi o in movimento).
Il principio
È dunque l’uso dei veicolo, se conforme alla sua funzione abituale di trasporto, a imporre di per sé la copertura, anche in area privata e anche per il rischio statico. Come confermato dalla Cassazione a Sezioni unite (sentenza 21983/2021), contro il proprio precedente orientamento e l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni.
La direttiva introduce la definizione di «uso del veicolo», come «ogni suo utilizzo che sia conforme alla sua funzione di trasporto al momento dell’incidente». Ciò porta a escludere l’obbligo solo se il veicolo è utilizzato per altre finalità (ad esempio, come fonte di energia industriale o agricola).
La deroga
Ma forse è affrettato concludere che il veicolo vada sempre assicurato, senza poter sospendere la garanzia in caso di non utilizzo temporaneo: la direttiva prevede deroghe, tra cui la possibilità di non coprire mezzi temporaneamente ritirati dalla circolazione, magari perché (considerando 14) «non vengono utilizzati per lunghi periodi per un uso stagionale». A condizione che l’ordinamento nazionale preveda procedure formali di comunicazione pubblica del “non utilizzo” e un “paracadute” individuato in un fondo di garanzia per risarcimento del danno, con le stesse modalità di una polizza.
La sospensione, in Italia, non è solo contrattuale, ma è riconosciuta da leggi e regolamenti (articoli 134 del Codice e 1 del Dm 110/2013, più la recente disciplina del contratto base). E in caso di sinistro il veicolo dovrebbe già oggi essere equiparato a un mezzo non assicurato, con intervento del Fondo di garanzia (articolo 283 del Codice).

