3) Figli maggiorenni. Corsi e tirocini devono essere riconosciuti
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, l’assegno è riconosciuto solo se il figlio è “attivo”, quindi deve essere iscritto a un percorso di studi, svolgere il servizio civile, essere iscritto alle liste di collocamento o svolgere un tirocinio o prestazione lavorativa con un reddito annuo inferiore a 8mila euro. Almeno uno di questi requisiti deve sussistere al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. Se il figlio maggiorenne è uno studente, la circolare chiarisce che deve essere accertata la frequenza o l’iscrizione a un percorso di studi riconosciuto (inclusi quelli di formazione professionale regionale o Ifts, l’iscrizione a un Its o a un corso di laurea). Il beneficio spetta altresì ai titolari di un contratto di apprendistato o di un tirocinio che rispetti le linee guida in materia. Ancora non è chiaro a quale annualità, però, debba fare riferimento il limite di 8mila euro per essere considerato a carico ai fini del diritto all’assegno unico e universale.
4) Requisiti. Inclusi apolidi, rifugiati e i familiari extra Ue
L’Inps interviene, inoltre, sui requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, in particolare quelli legati alla cittadinanza: sono inclusi anche gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale, i titolari di Carta blu «lavoratori altamente qualificati», i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei prevedono la parità di trattamento con i cittadini europei ed anche, infine, i lavoratori autonomi titolari di permesso. La norma, si legge nella circolare, «non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente». Riconosciuti, infine, i permessi di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare.
5) La residenza. Sì ai frontalieri che non pagano le tasse in Italia
Per poter beneficiare dell’assegno unico è inoltre necessario essere residenti in Italia al momento della domanda (e da almeno due anni anche se non continuativi o titolari di un contratto di lavoro) e pagare le imposte sul reddito in Italia. Al riguardo, la circolare precisa che la locuzione «pagamento dell’imposta» deve essere intesa al lordo degli oneri deducibili (ne consegue che sono inclusi anche gli incapienti, etc.) ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento. Pertanto, potranno beneficiare dell’assegno unico ad esempio anche i lavoratori frontalieri esonerati dal pagamento delle imposte in Italia in base a un accordo internazionale, ma non potranno invece beneficiarne coloro che risiedono oltre confine (anche a San Marino) e lavorano in Italia. Anche se finora, magari, hanno percepito le misure attualmente in vigore per i figli a carico, come detrazioni o assegni al nucleo.
6) Maggiorazioni. Bonus per «due redditi» pure se uno è da pensione
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione dell’assegno unico per ciascun figlio minore. L’importo aggiuntivo è pari a 30 euro mensili con un Isee sotto 15mila euro, che si riduce fino ad annullarsi oltre i 40mila euro. La circolare Inps chiarisce che, per far scattare questo incremento, rilevano tutti i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, da lavoro autonomo o d’impresa che devono essere posseduti al momento della domanda. In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo sono inclusi sia quelli derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, sia le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari. Non è ancora chiaro, invece, se rileva l’eventuale indennità di disoccupazione, se ad esempio uno dei due genitori è in Naspi.
7) I controlli. L’Isee difforme non farà decadere l’assegno
La domanda, si legge ancora nella circolare, «viene istruita e liquidata sulla base dell’Isee in corso di validità, ancorché recante omissioni o difformità». Con queste parole l’Inps, che effettua controlli durante tutto l’anno, fa sapere che entro la fine dell’anno l’eventuale utente avvisato delle difformità esistenti nella sua pratica Isee è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell’importo eccedente l’eventuale quota minima, che sarebbe invece spettata in assenza di Isee. Nel frattempo però l’eventuale assegno unico corrisposto non decade, continuerà ad essere erogato, e si procederà poi al recupero in seguito, a conguaglio. In ogni caso, per sanare la difformità, l’Inps potrà richiedere al cittadino idonea documentazione oppure si potrà presentare una nuova pratica Isee, priva di difformità, o richiederne al Caf la rettifica con effetto retroattivo se quest’ultimo ha commesso un errore materiale nell’inviarla.