Welfare

Assegno unico 2026: chi lo riceve non deve rifare domanda

Dalla mensilità di marzo importi maggiorati dell’1,4% in base alla variazione del costo della vita

di Mauro Pizzin

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I nuclei familiari che stanno già beneficiando dell’assegno unico universale, per continuare a percepirlo nel corso del 2026, non dovranno presentare una nuova domanda, a meno che quella precedentemente trasmessa all’Inps non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Lo ha comunicato l’Istituto nella circolare 7, pubblicata il 30 gennaio 2026. L’ente di previdenza ha ricordato che l’assegno unico è erogato d’ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Inps risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova.

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Ciò in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione d’ufficio della prestazione di cui all’articolo 12, comma 3, del Dlgs 230/2021, secondo cui le domande già presentate valgono anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo l’onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come ad esempio l’inserimento di una nuova scheda nel caso di nascita di un nuovo figlio o l’aggiornamento della scheda dei figli al raggiungimento della maggiore età.

L’Istituto ha precisato, inoltre, che da marzo 2026, in assenza dell’Isee, l’importo dell’assegno sarà calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Tuttavia, se la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) sarà presentata entro il 30 giugno gli importi eventualmente già erogati per l’anno in corso verranno adeguati dal mese di marzo, con la corresponsione dei relativi arretrati.Importi, maggiorazioni e soglie Isee.

Adempiendo agli obblighi di adeguamento alla variazione dell’indice del costo della vita, secondo quanto previsto dal Dlgs 230/2021, l’Inps ha comunicato che i valori degli importi e delle maggiorazioni spettanti per l’assegno unico e le relative soglie Isee sono stati rideterminati dal 1° gennaio 2026 e inseriti nella tabella 1 allegata alla circolare applicando un aumento pari all’1,4% in base ai dati Istat relativi al 2025. Gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio saranno corrisposti a partire dalla mensilità di marzo.

L’Istituto ha infine ricordato che la legge 199/2025 (Bilancio 2026) ha introdotto dal 1° gennaio 2026 l’Isee per prestazioni familiari e per l’inclusione da utilizzare per specifiche prestazioni, tra cui l’assegno unico, che verrà però utilizzato per calcolare l’importo dell’assegno dalla mensilità di marzo 2026, in quanto le mensilità di gennaio e di febbraio 2026 sono calcolate con riferimento all’Isee in corso di validità al 31 dicembre 2025.

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