Dichiarazioni

Ascensori, cinque punti di sconto extra a chi abbandona il superbonus

Sì al passaggio dall’ex 110% al più conveniente bonus barriere al 75%. Trasformazione ammessa per lavori avviati nel 2023 e proseguiti l’anno dopo

di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

2' di lettura

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Possibile transitare dal superbonus al bonus barriere architettoniche. Incassando nel 2024 un extrasconto di cinque punti: l’anno scorso, infatti, il superbonus condominiale era al 70% mentre lo sconto per migliorare l’accessibilità degli immobili era al 75 per cento.

L’agenzia delle Entrate apre a questa conversione, da attuare in dichiarazione, con la sua guida alle agevolazioni fiscali, che contiene un riepilogo di tutti i chiarimenti elaborati negli anni sui vari sconti disponibili.

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Gli sconti fiscali

Un passaggio importante e innovativo di questo lavoro riguarda il bonus barriere architettoniche. Bisogna ricordare che questa agevolazione è stata limitata, a partire dal 30 dicembre del 2023, per prevenire abusi (come il suo utilizzo per la sostituzione di infissi). Attualmente, e fino al 31 dicembre di quest’anno, si applica alla realizzazione «in edifici già esistenti, di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici». Lo sconto fiscale è del 75 per cento.

Per l’abbattimento di barriere è possibile sfruttare altri due sconti fiscali: il 50% ordinario e il superbonus, nelle sue varie versioni. Proprio la maxi-agevolazione dell’ex 110%, però, negli anni ha avuto un trattamento sempre peggiore. Passata al 90%, nel 2024 per i condomini era al 70% e nel 2025 è scesa al 65%, peraltro solo per i cantieri avviati entro il 15 ottobre dell’anno scorso.

Il passaggio di agevolazione

Per meglio sfruttare gli sconti più alti, allora, è possibile passare da un’agevolazione all’altra in caso di lavori che vadano avanti per più anni? Le Entrate rispondono di sì. «Per le spese sostenute nel 2024 - si legge nel documento - è possibile fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter (quindi, il bonus barriere al 75%) anche in presenza di un intervento iniziato nel 2023 per le cui spese, sostenute in tale anno, si è fruito della detrazione del 50 per cento prevista dall’articolo 16-bis del Tuir oppure del superbonus».

Per essere ancora più espliciti, il documento fa anche un esempio. «Con riferimento alle spese sostenute nel 2024, per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, già avviati in anni precedenti» è possibile continuare a fruire del superbonus, che nel 2024 è al 70%, «nel limite di spesa di euro 96mila», comprensivo anche delle spese sostenute «negli anni precedenti per il medesimo intervento trainato». Oppure, in alternativa, si può «fruire della detrazione di cui all’articolo 119-ter del decreto Rilancio (quindi, il bonus barriere) prevista nella misura del 75% delle spese sostenute». In questo modo, si incassa un beneficio extra di cinque punti.

Va ricordato anche che, per i lavori avviati prima del 30 dicembre 2023, valeva ancora il vecchio assetto del bonus barriere, più permissivo e non limitato a soli lavori come scale e ascensori. Nel caso descritto dalle Entrate di lavori a cavallo di anno, allora, potrebbe esserci anche un ventaglio più ampio di interventi agevolati.


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