Annullato volo Verona-Bari, rimborso via pec senza obbligo di mediazione
Una famiglia si era vista annullare il volo a pochi minuti dal decollo
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Stop all’obbligo del tentativo obbligatorio di conciliazione con le compagnie aeree per i passeggeri che lamentano ritardi o cancellazioni di voli. E’ quanto ha stabilito il Tar del Piemonte nell’ambito di un ricorso presentato da una famiglia che si era vista annullare un Verona-Bari “a pochi minuti dal decollo”. I giudici hanno bocciato una porzione di una delibera dell’8 febbraio 2023 dell’Autorità dei trasporti. «Si tratta - spiegano gli avvocati dello studio Leone-Fell & C. che hanno assistito i ricorrenti - di una grande vittoria per i consumatori. Ora non sarà necessario un doppio passaggio per ottenere il rimborso».
Le normative di riferimento sull’obbligo di conciliazione
A livello europeo con il regolamento Ce 261/2004 sono state istituite regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Di conseguenza le compagnie aeree, a fronte di propri inadempimenti, hanno ricevuto crescenti richieste economiche e affrontanti diversi contenziosi giudiziali.
In Italia, a proposito del ricorso immediato alla giustizia ordinaria, con legge 118/2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), all’articolo 10 è stato introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i relativi utenti o i consumatori.
L’autorità di regolazione dei Trasporti (Art), con delibera 21/2023, ha adottato la disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori.
La legge specifica che il procedimento si deve concludere entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza e che, solo una volta esaurito tale adempimento, sia possibile ricorrere alla giustizia ordinaria.







