Tar Piemonte

Annullato volo Verona-Bari, rimborso via pec senza obbligo di mediazione

Una famiglia si era vista annullare il volo a pochi minuti dal decollo

di Enrico Bronzo

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3' di lettura

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 Stop all’obbligo del tentativo obbligatorio di conciliazione con le compagnie aeree per i passeggeri che lamentano ritardi o cancellazioni di voli. E’ quanto ha stabilito il Tar del Piemonte nell’ambito di un ricorso presentato da una famiglia che si era vista annullare un Verona-Bari “a pochi minuti dal decollo”. I giudici hanno bocciato una porzione di una delibera dell’8 febbraio 2023 dell’Autorità dei trasporti. «Si tratta - spiegano gli avvocati dello studio Leone-Fell & C. che hanno assistito i ricorrenti - di una grande vittoria per i consumatori. Ora non sarà necessario un doppio passaggio per ottenere il rimborso».

Le normative di riferimento sull’obbligo di conciliazione

A livello europeo con il regolamento Ce 261/2004 sono state istituite regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Di conseguenza le compagnie aeree, a fronte di propri inadempimenti, hanno ricevuto crescenti richieste economiche e affrontanti diversi contenziosi giudiziali.

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In Italia, a proposito del ricorso immediato alla giustizia ordinaria, con legge 118/2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), all’articolo 10 è stato introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i relativi utenti o i consumatori.

L’autorità di regolazione dei Trasporti (Art), con delibera 21/2023, ha adottato la disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori.

La legge specifica che il procedimento si deve concludere entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza e che, solo una volta esaurito tale adempimento, sia possibile ricorrere alla giustizia ordinaria.

Ecco come lo studio Leone-Fell & C. ha convinto i giudici

Simona Fell, dello studio Leone-Fell & C., spiega al Sole 24 Ore come i legali dello studio hanno convinto il Tar del Piemonte. Sotto i riflettori è finito per l’appunto l’articolo 10 della legge 118/2022 “Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori» che, per l’appunto, hanno introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione in questione. Insieme all’allegato A alla delibera 21/2023 dell’Art.

«Innanzitutto - spiega l’avvocato - è stata dimostrata l’evidente disparità tra un consumatore che a proprie spese chiede il rimborso e una compagnia aerea che si avvale di legali. A maggior ragione se il passeggero danneggiato volesse avvalersi a sua volta di un legale, perché non è previsto il rimborso delle spese sostenute nel tentativo di conciliazione».

Tenendo conto che le spese legali potrebbero essere maggiori del costo del biglietto aereo. Sembra inoltre evidente sia l’an sia il quantum trattandosi di un volo cancellato e del prezzo di un biglietto.

Oltre ciò, in giudizio è stato tenuto conto dell’aggravio procedimentale delle conservazione - ai fini del reclamo - delle modalità di comunicazione con la compagnia aerea, come le mail o i messaggi WhatsApp. Si pensi alle persone anziane ma anche, a prescindere dall’età dei passeggeri, alla situazione di disagio creata da un volo aereo cancellato, in cui le priorità sono oggettivamente altre rispetto a pensare come riavere indietro i soldi spesi inutilmente e a “conservare”.

Sempre a livello di costi e di impegno - fisico, mentale ed economico - si pensi che si deve passare per il portale Conciliaweb dell’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) attivabile solo con Spid, Cie (carta di identità elettronica) o carta nazionale dei servizi. E se uno non ce l’avesse? Si dovesse farlo apposta ci sarebbero costi da sostenere.

Insomma, le clausole in oggetto sono sembrate vessatorie al giudice. Per cui come andrà a finire? Tornate vigenti le norme del regolamento Ce 261/2004, sarà sufficiente mandare una pec alla compagnia per chiedere il rimborso del volo cancellato. Una procedura peraltro molto veloce, rispetto al tempo stimabile per la procedura accantonata.

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