Anche il Tribunale di Milano va contro la Corte di Cassazione sull’Euribor manipolato
Dopo Torino anche i giudici meneghini respingono il ricalcolo degli interessi per il periodo di manipolazione accertata dell’indice e dichiarano non invocabile la nullità contrattuale
di Federica Pezzatti
3' di lettura
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Giurisprudenza sempre meno allineata all’Ordinanza di Cassazione del 13 dicembre 2023 sul tema della manipolazione dell’Euribor da parte di un cartello di banche, che ha aperto le porte a potenziali ricalcoli degli interessi per tutti i contratti legati all’Euribor in essere tra il settembre 2005 e il maggio 2008 (mutui, leasing, derivati e così via). Dopo il Tribunale di Torino (giudice Astuni del 29 gennaio scorso), anche quello di Milano si riconferma nei suoi orientamenti che appaiono ancora del tutto opposti rispetto a quanto indicato dall’ordinanza della Suprema Corte.
La decisione 2221 del 21 febbraio
Secondo quanto Il Sole-24Ore è in grado di anticipare il Tribunale delle imprese di Milano (Sesta Sezione in composizione collegiale e presidente Stefano Stefani) con la decisione 2221/2024 del 21 febbraio ( resa nota il 29 febbraio) ha respinto una domanda di ricalcolo relativa a due contratti di leasing riguardanti una società specializzata del gruppo Intesa Sanpaolo. «In particolare il Tribunale ha ribadito, a mio avviso erroneamente – spiega l’avvocato Andrea Sorgentone, difensore dell’azienda finanziata –, che la disciplina Antitrust è volta a tutelare il mercato in sé e che gli accertamenti della Comunità Europea hanno riguardato il mercato dei derivati. In realtà - come spiega ancora Sorgentone, coadiuvato da Lorenzo Zanella e Andrea Fontana – se si leggono le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 è scritto chiaramente che lo scopo della manipolazione è stato ottenere guadagni sul mercato dei derivati ma l’oggetto della manipolazione sono stati gli indici di riferimento Euribor. Quindi al contrario di quanto afferma il Tribunale di Milano in quel caso i contratti derivati non sono altro, al pari dei mutui e dei leasing, dei contratti a valle dell’intesa vietata che si riferiva alla fissazione di determinati valori di tassi Euribor». Il Tribunale di Milano quindi afferma che il leasing in questione non è lo sbocco dell’intesa vietata.
Prova provata per i derivati
Il collegio giudicante inoltre afferma che la Cassazione con l’ordinanza 34.889 del 13-12-2023 ha affermato che le decisioni della Commissione Europea sono prova privilegiata dell’illecito antitrust e che «a prescindere dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato l’istituto convenuto raggiunta dal divieto è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte». Per il Tribunale, pur avendo la Cassazione deciso riguardo ad un leasing, afferma che «l’iter motivazionale non ha affrontato lo specifico e dirimente profilo sopra riportato, ossia che l’accertamento della Ce e la successiva sanzione hanno interessato il ben diverso mercato dei derivati. Ciò porta ad escludere la conseguenzialità cui è approdata la decisione citata, ossia, che i contratti in esame costituiscano lo sbocco e l’attuazione dell’intesa censurata dalla Commissione», come spiega la nuova decisione.
Il Tribunale prosegue affermando che «l’adesione all’orientamento sopra riportato presenta non pochi aspetti di criticità posto che la disciplina contenuta nella direttiva 2014/104/Ue attribuisce la legittimazione passiva ai soli autori della violazione. È pur vero che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue prevede la legittimazione all’azione di risarcimento del danno cagionato dalla manipolazione della concorrenza anche a favore di colui che abbia subito una ricaduta negativa nella propria ricontrattazione, tuttavia l’azione risarcitoria deve intendersi circoscritta alle sole imprese aderenti al cartello».
In sintesi per Milano la nullità, azione contrattuale, non è invocabile neppure per i per i derivati. Per questi ultimi sarebbe possibile però invocare solo l’azione extra-contrattuale ed esclusivamente contro le banche estere manipolatrici. Insomma una decisione diametralmente opposta a quella della Cassazione, ora non resta che attendere quanto deciderà la Corte d’Appello di Milano in riferimento alla causa rinviata dalla Suprema e oggetto dell’Ordinanza sull’Euribor. Gli occhi sono inoltre puntati sulle nuove decisioni sul tema attese dalla Cassazione per il mese di aprile.



