Venerdì scorso la Corte di cassazione ha stabilito che le
analisi del sangue
effettuate al
pronto soccorso
al solo scopo di accertare il reato di
guida in stato di ebbrezza
richiedono il
consenso dell’interessato
(sentenza 21885/2017). Sembra l’ultimo tassello, in senso garantista, di un mosaico che si è chiarito con altre recenti pronunce non altrettanto favorevoli al guidatore.
La sentenza 21885 riguarda una situazione finora poco analizzata: quelle in cui, dopo un incidente, l’interessato viene portato al pronto soccorso, dove viene solo visitato e non sottoposto a particolari accertamenti strumentali per verificare le sue condizioni né gli è prestata alcuna cura. Per la Cassazione, la sola presenza del conducente al pronto soccorso non lo fa rientrare tra i soggetti
Corte di cassazione, sentenza 28 aprile 2017, n. 20320
Visualizza«sottoposti a cure mediche» sui quali l’articolo 186, comma 5, del Codice della strada consente il prelievo per accertare lo stato di ebbrezza a prescindere dal loro consenso al test (di solito necessario perché c’è atto invasivo).
Altro caso in cui si prescinde dal consenso è quello di omicidio o lesioni personali stradali, introdotto dalla legge 41/2016 e interpretato in questo senso da molte Procure.
Il principio