Il ricorso del pm
Nel caso dell’automobilista sardo, il gip aveva applicato la particolare tenuità, ma il pm aveva presentato ricorso perché guidatore «manifestava segni esteriori di ebbrezza». Una circostanza che - unita alla presenza di qualcun altro a bordo e al fatto che la guida in stato di ebbrezza è un «reato di pericolo che si perfeziona con il semplice fatto di porsi alla guida» in tale stato - aveva indotto il pm a presentare ricorso alla Cassazione.
La risposta della Cassazione
Ma la Quarta sezione non si è discostata per nulla né dalla linea delle Sezioni unite né dall’interpretazione che ne aveva dato in passato, secondo cui non si può dimostrare le pericolosità della condotta nel caso concreto senza descriverla e spiegare esattamente in che cosa consista il pericolo (si veda, per esempio, la sentenza 24100/2018).
Così non è stato ritenuto sufficiente il fatto che l’automobilista sardo avesse gli occhi lucidi e un forte alito vinoso: «non presentava ulteriori e più importanti segni di ebbrezza», annota la Corte. Almeno stando a quanto verbalizzato dagli agenti che lo avevano fermato: negli atti non ci sono segnalazioni di «comportamenti di guida inadeguati né difficoltà a parlare né, ancora, incertezze nei movimenti».
Non si sa se quel guidatore fosse davvero sufficientemente presente da non manifestare tali segni o se gli agenti non li abbiano colti. Sta di fatto che ora le sanzioni penali (ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi) non si possono applicare.
Restano le sanzioni accessorie che riguardano la patente, di competenza del prefetto: sospensione da sei mesi a un anno e decurtazione di 10 punti. Ma bisogna vedere se davvero nella prassi le Prefetture danno seguito a sentenze penali dalle conseguenze così complesse. Senza contare che, trascorsi cinque anni dal fatto, scatta la prescrizione.