Alcol alla guida, niente sanzioni penali anche con tasso doppio del limite
di Maurizio Caprino
3' di lettura
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Non importa se si guida con un tasso alcolemico doppio rispetto a quello massimo consentito: anche in questo caso si può evitare la condanna penale e “cavarsela” con la sospensione della patente e la decurtazione dei punti. A patto che si vada piano e non si mostrino particolari problemi nella guida. Parola della Cassazione, che con la sentenza 12863/2019 depositata oggi dalla Quarta sezione penale ha aggiunto un tassello al mosaico dell’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto alla guida in stato di ebbrezza.
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La sentenza richiama i princìpi già fissati dalle Sezioni unite sulla tenuità per decidere sul caso di un anziano automobilista sardo colto mentre guidava con a bordo un passeggero e un tasso alcolemico di 1,03 grammi/litro (il limite è 0,5 e, quando si supera la soglia di 0,8, le sanzioni diventano da amministrative a penali).
La tenuità del fatto
Dal 2016, l’articolo 131-bis del Codice penale prevede che «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».
Le Sezioni unite (sentenza 13681/2016) hanno stabilito che occorre soprattutto analizzare la condotta in sé e le sue conseguenze in termini di danno e pericolo nel caso concreto. Senza farsi “ingabbiare” dal fatto che la condotta viene inquadrata in una fattispecie di reato di una certa gravità.

