Decreto Sicurezza: pene fino a 16 anni per aggressioni a presidi, docenti e capotreni
Il testo definitivo del decreto Sicurezza interviene sul Codice penale, andando a integrare l’articolo 583-quater con due nuove categorie protette: dirigenti e docenti scolastici e personale ferroviario. Due categorie che si uniscono a pubblici ufficiali, sanitari e arbitri
di Lorenzo Pace
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Fino a sedici anni di reclusione per chi aggredisce chi lavora nelle scuole o nelle stazioni. Cioè, la stessa pena massima prevista in caso di lesioni gravissime contro un ufficiale, un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Il testo definitivo del decreto Sicurezza interviene direttamente sul Codice penale.
Personale scolastico e ferroviario
Lo fa andando a integrare l’articolo 583-quater con due nuove categorie protette: sono i dirigenti scolastici, e più in generale qualsiasi docente all’interno di una scuola, e il personale che svolge, a bordo dei treni, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario.
L’ingresso degli arbitri nelle categorie tutelate
Entrambe vanno ad aggiungersi ad altri tre gruppi di lavoratori.
Oltre ai pubblici ufficiali già citati sopra, è prevista un’aggravante per chi aggredisce il personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria durante «l’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio». Nonché, si legge, «a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso».
La terza categoria si è aggiunta la scorsa estate, con il decreto 30 giugno 2025, n. 96, che ha introdotto una tutela penale rafforzata anche per gli arbitri, o comunque agli «altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica» delle manifestazioni sportive.








