Regole più chiare
Il nuovo approccio risolve il problema della fruibilità del credito per marzo in presenza di attività miste: un problema che si poneva con le regole tracciate dal Dl 18/2020. Sono frequenti, infatti, i casi in cui si svolgono diverse attività negli stessi locali, rientranti o no negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo. Il caso classico è il bar con l’annessa tabaccheria. Ora, in virtù delle disposizioni del Dl Rilancio, per accedere al bonus anche questi soggetti devono solo riscontrare se esiste o meno il calo dei ricavi nei limiti previsti.
Il credito spetta se l’immobile utilizzato è “non abitativo” e a prescindere dal tipo di contratto. O, meglio, la natura del contratto determina la misura del bonus spettante: il credito d’imposta è pari al 60% del canone mensile nei casi di locazione immobiliare classica, leasing e concessione; mentre è al 30% in presenza di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda. Gli immobili devono essere destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Diventa quindi irrilevante la classificazione catastale dell’immobile (C/1) prima prevista.
Un’altra novità interessante è che il credito d’imposta, oltre a poter essere speso in compensazione, può anche essere ceduto al locatore (o eventualmente al concedente) a fronte di uno sconto sul canone dovuto.
Le modalità con cui procedere saranno individuate da un provvedimento attuativo che dovrà essere emanato dal direttore dell’agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto.