Affitti commerciali, nuovo tax credit trasferibile e ammesso per attività miste
Servono interventi di portata strutturale tra tassazione indiretta delle compravendite, società di comodo, operazioni immobiliari, riqualificazione dell’ambiente e famiglie
di Lorenzo Pegorin, Gian Paolo Ranocchi
3' di lettura
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Bonus locazioni commerciali più equilibrato dopo il Dl Rilancio. La nuova norma riscrive le regole del credito d’imposta previsto per l’uso di immobili “non abitativi”, rivedendo molti aspetti con una logica più razionale rispetto all’articolo 65 del Dl 18/2020 “cura Italia”. L’applicazione delle nuove regole anche allo scorso mese di marzo consentirà a molti di rivalutare la propria posizione e monetizzare ex post uno sconto fiscale che potrebbe essere significativo. Inoltre, le nuove regole non pregiudicano quanto eventualmente già maturato con le regole del “cura Italia”.
Vincoli più stringenti
Il nuovo credito d’imposta riguarda in primis i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. Per i quali viene introdotta una nuova soglia da monitorare: l’accesso al bonus è condizionato al fatto che i ricavi o compensi conseguiti nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (cioè il 2019) non siano superiori a 5 milioni di euro. Le strutture alberghiere (definizione “non felice”), invece, possono fruire del credito a prescindere dai volumi dell’anno precedente.
Il credito è accessibile anche agli enti non commerciali, per gli immobili non abitativi destinati alle attività istituzionali. Invece il bonus disciplinato dal Dl 18/20 riguardava solo gli esercenti attività d’impresa ed era condizionato al fatto che l’attività non rientrasse tra quelle “necessarie” di cui agli alleggati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo scorso.
L’accesso al credito è vincolato anche al fatto che i soggetti esercenti un’attività economica (non gli enti non commerciali), nel mese di riferimento, abbiano avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente. Per la definizione di “fatturato o corrispettivi” si rimanda ai chiarimenti della circolare 9/E/2020, in merito alla sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali di aprile e maggio. Considerato che il credito d’imposta è riconosciuto per i mesi di marzo, aprile e maggio, la verifica andrà fatta su ciascuna mensilità. Ricordiamo che il presupposto per accedervi è che il canone sia stato corrisposto (altrimenti il bonus è “congelato” fino all’effettivo pagamento).
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