Abolizione Irap per imprenditori persone fisiche: chi riguarda e chi no
Tributo cancellato per autonomi e ditte individuali dall’anno d’imposta 2022. Esonerate le imprese familiari, continuano a pagare studi associati e società di persone al di là dei ricavi
di Giorgio Gavelli
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Il nuovo anno – grazie alla legge di Bilancio votata al Senato – porta con sé la tanto attesa esclusione dall’Irap per le persone fisiche (sia nell’esercizio dell’impresa sia in quello della professione o dell’arte). Secondo le stime della relazione tecnica, l’esclusione dovrebbe riguardare 1,3 milioni di soggetti passivi, dei quali 835mila concretamente versavano il tributo. Questi ultimi a giugno 2022 si limiteranno a “chiudere i conti” con il saldo relativo al 2021, astenendosi dall’acconto per il periodo successivo.
L’effetto sui contenziosi
L’esonero riguarda gli imprenditori individuali e i professionisti/artisti non associati, che non hanno scelto i regimi forfettario e di vantaggio (vecchi minimi) e per i quali ricorrono i requisiti dell’autonoma organizzazione, concetto che si è andato consolidando nel tempo grazie alle sentenze della Cassazione. Il riferimento è, quindi, a quelle figure che – pur esercitando l’attività in autonomia – per il numero o le mansioni rivestite dai dipendenti e collaboratori, o per altre caratteristiche organizzative, non rientrano già negli esoneri individuati dalla giurisprudenza.
In molti casi, tra i contribuenti che si avvantaggeranno della nuova esclusione troviamo quelle situazioni di confine su cui più spesso gravava l’incertezza sulla soggettività passiva. Si pensi ad esempio alle imprese familiari, che – ricordiamolo – sono imprese individuali e, quindi, “persone fisiche” esercenti impresa nel linguaggio della legge di Bilancio. Ma si possono fare anche i casi delle aziende personali e dei professionisti con alcuni dipendenti (non meramente esecutivi) e/o con rilevante capitale investito.
Da queste considerazioni emergono due osservazioni di fondo.
1 La prima riguarda il venir meno delle ragioni del contenzioso, che è ancora abbastanza ampio, soprattutto per la latitanza del legislatore e la difficoltà delle Entrate di dotarsi di parametri oggettivi per distinguere tra chi è (era) chiamato a versare il tributo regionale e chi no. La chiara decorrenza della nuova esclusione – periodo d’imposta 2022 – non può risolvere i conflitti già in corso, generati per lo più dalle richieste di rimborso di chi, nel dubbio, aveva pagato per poi rivolgersi al giudice tributario. Comunque, è innegabile che una certa influenza di giudizio la nuova norma dovrebbe portarla con sé.







